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Sez. 1, Sentenza n. 10265 del 04/08/2000 (Rv. 539195 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Estensione alle prestazioni già eseguite ex art. 1458, comma primo, cod. civ. - Condizione - Leasing di godimento rispetto a beni senza valore residuale alla scadenza e con canone di natura esclusivamente corrispettiva all'uso - Applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ. - Ammissibilità - Condizione - Diritto del concedente al pagamento di canoni non ancora scaduti - Insussistenza - Diritto alla restituzione dei beni - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539195-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite (in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod.civ., in tema di contratti ad esecuzione continuata o periodica) ove si tratti di "leasing" cd. di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni sancite dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. Sicché, nel caso di risoluzione di un contratto di "leasing", sia di godimento, sia traslativo, per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente non ha mai diritto al pagamento dei canoni non ancora scaduti, ma ha sempre diritto alla restituzione dei beni concessi, a meno che non risulti impossibile la restituzione dei beni al concedente, nel qual caso quest'ultimo avrà diritto all'equivalente monetario del valore del bene concesso, oltre al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)