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Sez. 2, Sentenza n. 15112 del 22/11/2000 (Rv. 542054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili d'ufficio o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Le memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ. possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso o a confutare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censure o sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'ufficio e neppure per specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)