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Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 26/08/2002 (Rv. 557065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Deduzione di questioni nuove o di motivi aggiunti - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Le memorie consentite dall'art. 378 cod. proc. civ. possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso o per confutare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censure o per prospettare nuovi motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)