Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 13/07/1989 (Rv. 463348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE O ECCEZIONI - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE O ECCEZIONI - PRESUNZIONE DI ABBANDONO O RINUNCIA - LIMITI.*
La mancata riproposizione, in Sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano formulate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse, anche se, fondandosi tale presunzione su di un'interpretazione della volontà della parte, essa deve escludersi qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti - o dalla complessiva condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate - per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già avanzate. (Conf 4630/87, mass n 453303; (Conf 4366/87, mass n 453103; (Conf 1132/87, mass n 450696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)