Sez. U, Sentenza n. 360 del 16/01/1998 (Rv. 511636 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE | Sentenze pronunciate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione - Vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria - Deducibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE
Il ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, avverso le sentenze pronunciate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, è soggetto, in mancanza di specifica disposizione contraria, alle norme generali del rito civile di cui agli art. 360 seg. cod. proc. civ. e, pertanto, nel giudizio introdotto da quest'ultimo ricorso è deducibile anche il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)