Sez. U, Sentenza n. 26825 del 21/12/2009 (Rv. 610801 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Insufficienza della motivazione - Configurabilità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il vizio di insufficienza della motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è rilevabile solo nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice disciplinare alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", mentre resta escluso quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice disciplinare agli elementi delibati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)