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Sez. L, Sentenza n. 7709 del 18/12/1986 (Rv. 449693 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE PRIVE DI UNA SPECIFICA PREVISIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449693-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE PRIVE DI UNA SPECIFICA PREVISIONE NELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

I licenziamenti collettivi per riduzione di personale, esclusi dalla sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una specifica previsione nella disciplina collettiva, allorché i licenziamenti stessi, oltre a riguardare una pluralità di dipendenti siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alle persone dei singoli lavoratori; essi, pertanto, sono configurabili anche nel settore dell'edilizia - pur se questo è espressamente escluso, in virtù degli accordi interconfederali 20 dicembre 1950 e 5 maggio 1965, dall'applicazione delle procedure ivi previste per le imprese industriali - qualora l'esigenza di ridurre il personale risulti determinata dall'avvenuta ultimazione dei lavori nelle costruzioni edili o anche dal graduale esaurirsi di singole fasi del lavoro. (V 983/83, mass n 425748; (Conf 3909/85, mass n 441988; (Conf 886/81, mass n 411397).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)