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Sez. L, Sentenza n. 983 del 05/02/1983 (Rv. 425748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

Elementi costitutivi della fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale - sottratta all'operatività della legge n. 604 del 1966 - sono la pluralità dei recessi e l'effettivo ridimensionamento dell'azienda con conseguente contrazione di organico, senza che assuma rilievo l'eventuale appartenenza dei lavoratori licenziati ad un'unica o a diverse unità produttive e senza che sia necessaria la puntuale menzione di ogni circostanza afferente a tale vicenda aziendale, essendo invece sufficiente, in Sede di motivazione dei licenziamenti, l'indicazione dei soli fatti significativi della necessità del ridimensionamento suddetto. (nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l'effettività del ridimensionamento, nel caso della industria edilizia, con riferimento all'intervenuta fase di ultimazione dei lavori in uno solo dei vari cantieri del datore di lavoro, nonché sufficiente motivazione del recesso quella che faceva menzione di questa circostanza). (V 1270/79, mass n 397504; (V 4734/76, mass n 383475).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)