Sez. 1, Sentenza n. 365 del 23/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230724 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Legge n. 207 del 2003 - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Revoca del beneficio - Ammissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
È legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino", introdotto dalla Legge n. 207 del 2003) anche fuori dai casi espressamente previsti, quando ne risulti incompatibile la prosecuzione in relazione ai parametri fissati per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dalla legge sull'Ordinamento penitenziario, atteso che la citata Legge n. 207 all'art. 4 fa esplicito rinvio alle disposizione regolatrici dell'affidamento in prova di cui all'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)