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Sez. 3, Sentenza n. 3618 del 15/12/1972 (Rv. 361624 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - RINVIO DELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE - NELLA UDIENZA DI RINVIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361624-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - RINVIO DELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA ISTRUTTORIA - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE - NELLA UDIENZA DI RINVIO - PRECLUSIONE.*

A norma dell'art 343 cod proc civ l'appello incidentale si propone con la prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, questa dovendosi intendere con riferimento non gia alla disciplina dell'art 183 cod proc civ, ma a quella dell'udienza fissata per la comparizione delle parti in appello prevista dallo art 350 stesso codice, la quale ha inizio con la verifica da parte dell'istruttore della regolare Costituzione del rapporto processuale. Qualora l'istruttore siasi riservato di esaurire in una successiva udienza l'attivita prescritta dall'art 350 cod proc civ da lui iniziata ma non compiuta interamente, astenendosi altresi dal dichiarare la contumacia dell'appellato, questi per il fatto di non avere proposto il proprio appello alla prima udienza e decaduto dalla facolta di impugnare a sua volta la sentenza, senza che a cio possa offrire rimedio la udienza successiva. (V 3857'69, mass n 344192).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)