Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 02/12/1969 (Rv. 344192 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - NELLA PRIMA UDIENZA - NOZIONE - PROPONIBILITA IN UDIENZA SUCCESSIVA- CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - NELLA PRIMA UDIENZA - NOZIONE - PROPONIBILITA IN UDIENZA SUCCESSIVA- CONDIZIONI.*
A norma dell'art 343 cod proc civ, l'appello incidentale si propone sulla prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza, per 'prima udienzà dovendosi intendere quella fissata per la comparizione delle parti, la quale, a norma dell'art 350 cod proc civ, ha inizio, con la verifica, da parte dell'istruttore, della regolare Costituzione del rapporto processuale, cui seguono i provvedimenti elencati nello stesso articolo e cio anche quando, non esaurendosi in quell'udienza l'attivita dell'istruttore, questi debba fissarne un'altra, successiva, per l'ulteriore compimento conseguentemente, l'unica eccezione che consente alla parte di proporre l'appello incidentale in una udienza successiva e quella che si verifica quando l'istruttore non abbia tenuto affatto l'udienza di comparizione, sicche la parte, anche se fosse comparsa, non avrebbe potuto far inserire a verbale la dichiarazione di appello. (V 2962-68, massima n 335753 2287-68, massima n 334579 640-68, massima n 331812 2898-67, massima n 330532 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)