Sez. 5 - , Sentenza n. 48891 del 20/09/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274601 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti - Aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime – Rilevanza ai fini del computo del termine di prescrizione - Sussistenza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'eventuale riconosciuta attenuante). Conf. Sez. U. n. 17/1991, Rv.187856-01
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)