Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 Ud. (dep. 29/01/2021) Rv. 280262 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Casi di procedibilità d’ufficio ex art. 649-bis cod. pen. – Ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale - Recidiva qualificata – Rilevanza - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI
Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). (Vedi Sez. U, n. 3152 del 31/01/1987, Paolini, Rv. 175354; Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 3, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 623 ter, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 649 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 10, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)