Sez. U, Sentenza n. 14545 del 12/07/2005 (Rv. 582926 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI | Controversie su diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Compromettibilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 205 del 2000 - Controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge - Operatività della nuova norma sull'accordo compromissorio - Sussistenza - Conseguenze.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, in cui si contesti l'affermazione degli arbitri di non poter pronunziare sui diritti soggettivi in discussione per la loro devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la sopravvenienza dell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 - per il quale "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto" - determina la compromettibilità della lite (pur non sussistente in base alla legge del tempo della stipulazione del compromesso o clausola compromissoria) per il mero fatto della sua inerenza soltanto a diritti soggettivi (ancorché sussista detta giurisdizione esclusiva) e comporta l'accoglimento dell'impugnazione medesima, la conseguente devoluzione alla corte d'appello della decisione sul merito sulla domanda, se ricorrano le condizioni all'uopo fissate dall'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)