Sez. U, Ordinanza n. 15204 del 03/07/2006 (Rv. 589905 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impugnazione del lodo arbitrale reso in controversia devoluta, in assenza di arbitrato, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Devoluzione - Corte d'appello - Potere-dovere, altresì, di decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., costituente l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l'impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)