Sez. U, Sentenza n. 3518 del 14/02/2008 (Rv. 601784 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche anteriori alla legge n. 205 del 2000 - Relative controversie - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 5 legge n. 1034 del 1971 - Configurabilità - Operatività dell'art. 31 "bis" legge n. 109 del 1994 - Esclusione - Applicabilità del sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ex" art. 5 della legge n. 1034 del 1971, atteso che l'equiparazione, rispetto alla giurisdizione, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti, con conseguente assoggettamento alla regola generale di riparto tra diritti soggettivi e interessi legittimi - effettuata dall'art. 31 "bis" della legge n. 109 del 1994, con efficacia retroattiva - concerne solo le concessioni di costruzioni e quelle in cui, insieme alla costruzione, siano commesse al concessionario attività tecniche/o amministrative preparatorie, accessorie e connesse o comunque funzionali rispetto alla realizzazione, e non anche le concessioni di costruzione e gestione, da cui deriva un rapporto non assimilabile all'appalto, sostanziandosi la gestione in un'attività autonoma che presuppone la costruzione dell'opera e trovando il concessionario compenso alla propria attività anche nella successiva gestione. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi), il quale ha riguardo alla validità del giudizio arbitrale in relazione a tali controversie e non alla giurisdizione; né la suddetta norma sopravvenuta, in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva, può avere effetti sananti della originaria invalidità della clausola stipulata, valutata sulla base delle norme vigenti al momento del perfezionamento dell'atto, secondo i principi in materia di successione di leggi nel tempo propri dei contratti. (Nella specie la S.C., acquisito che si trattava di concessione di costruzione e gestione, stante il valore primario assunto dal servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani rispetto alla costruzione dell'impianto quale attività strumentale alla prima, ha ritenuto la nullità della clausola compromissoria e la conseguente nullità dei lodi impugnati.)
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)