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Sez. U, Sentenza n. 14090 del 27/07/2004 (Rv. 575686 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI | Art. 6, comma secondo, legge n. 205 del 2000 - Portata - Controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo - Possibilità di risoluzione mediante arbitrato rituale di diritto - Condizioni - Consistenza di diritto soggettivo della pretesa azionata - Necessità - Idoneità della situazione giuridica a formare oggetto di transazione - Insufficienza - Ragioni e fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575686-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI

L'art. 6, comma secondo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel prevedere che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, è norma di stretta interpretazione, posto che l'accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, indirettamente comporta una deroga alla giurisdizione, avendo l'effetto di affidare al giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell'arbitrato, sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Stante il carattere eccezionale della citata norma, essa, in presenza di devoluzione al giudice amministrativo quale titolare esclusivo della tutela giurisdizionale, è applicabile solo quando la posizione azionata abbia consistenza di diritto soggettivo, sicché non è sufficiente la mera idoneità della pretesa a formare oggetto di transazione. Ne consegue, pertanto, che l'art. 6, comma secondo, legge cit. non è applicabile quando la situazione giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo (come in materia di revisione prezzi, finché non vi sia stato riconoscimento esplicito o implicito della revisione medesima da parte della pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)