Sez. 1, Sentenza n. 7409 del 05/10/2017 Cc. (dep. 15/02/2018) Rv. 272059 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. - Presupposti della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e della collaorazione con la giustizia - Accertamento - Dubbio - Regola di giudizio.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione dell'interessato con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, condizioni equiparate dalla disposizione normativa al requisito della collaborazione con la giustizia che deve necessariamente concorrere con quello della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, non può risolversi in danno dell'istante, dovendo trovare applicazione, anche in questa materia, la regola di giudizio secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)