Sez. 1, Sentenza n. 18658 del 12/02/2008 Cc. (dep. 08/05/2008) Rv. 240177 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ostatività di condanna per determinati reati alla concessione di benefici penitenziari - Superamento delle condizioni ostative - Prospettazione da parte del condannato dell'impossibilità o dell'irrilevanza della sua collaborazione - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa. (V. Corte cost. sentenze nn. n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)