Sez. 1, Sentenza n. 10427 del 24/02/2010 Cc. (dep. 16/03/2010) Rv. 246397 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ostatività di condanna per determinati reati alla concessione di benefici penitenziari - Superamento delle condizioni ostative - Prospettazione da parte del condannato dell'impossibilità o dell'irrilevanza della sua collaborazione - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa. (V. Corte cost. sentenze nn. n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995). (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice della sorveglianza, in carenza di elementi indicativi della parte istante circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, aveva concesso la misura alternativa alla detenzione, in relazione al reato di cui all'art. 609 octies cod. pen., traendo il convincimento ex se di tale ininfluenza soltanto dalla circostanza che il fatto delittuoso si era esaurito in pochi attimi con connotazioni di semplicità).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)