Sez. 1, Ordinanza n. 11474 del 16/05/2006 (Rv. 590403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ex art. 372 cod. proc. civ. - Procedimento in camera di consiglio - Notifica alla controparte dell'elenco dei documenti prodotti - Necessità - Omissione - Mancata partecipazione della controparte all'udienza di discussione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Il deposito di documenti nel giudizio di cassazione, che riguardi l'ammissibilità del ricorso, deve essere notificato alle parti anche quando il ricorso sia trattato con il rito camerale, onde tale documentazione non può essere presa in considerazione ove tale notifica sia mancata e ove difetti la prova che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)