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Sez. L, Sentenza n. 5029 del 29/04/1993 (Rv. 482140 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di) | Inosservanza - Nullità conseguente - Attinenza con l'atto destinato non alla "editio actionis" ma soltanto alla "vocatio in ius" - Conseguenze - Deduzione in appello - Rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1993-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482140-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (termini di)

Nel rito del lavoro, la nullità prodotta dalla mancata osservanza del termine dilatorio a comparire di cui all'art. 415, quinto comma cod. proc. civ. attiene al compimento dell'atto destinato non già all'"editio actionis" - che si perfeziona col semplice deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice -, ma soltanto alla "vocatio in ius", di guisa che il suo rilievo non può travolgere gli effetti postulatori del giudizio connessi a siffatto deposito e, se avvenuto in sede di appello, preclude al giudice del gravame la possibilità sia di decidere la causa del merito, atteso il difetto di instaurazione del contraddittorio, sia di emettere una pronuncia di mero rito, che si limiti alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma impone la rimessione della causa al primo giudice in applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)