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Sez. 1, Sentenza n. 22188 del 31/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232163 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Presupposti - Pericolo di fuga desumibile anche dall'entità della pena inflitta - Criteri di valutazione - Entità della pena inflitta e sussistenza di altri elementi obiettivi che inducano ad una prognosi di alta probabilità di fuga - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232163-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, l'entità della pena inflitta con la sentenza di condanna, anche se non costituisce prova del pericolo di fuga, fornisce indizio che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desumere l'alta probabilità che l'evento paventato possa concretamente verificarsi. (Nel caso di specie oltre alla notevole entità della pena, si era considerato l'inserimento dell'imputato in un'associazione a delinquere di stampo mafioso caratterizzata dallo stato di clandestinità e latitanza degli appartenenti e il suo pregresso stato di latitanza nel corso del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)