Sez. 1, Sentenza n. 11890 del 20/05/2006 (Rv. 589443 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Sentenza di primo grado - Immobile illegittimamente occupato - Condanna alla restituzione - Giudicato interno - Giudice d'appello - Accertamento di occupazione appropriativa - Inammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'ambito del giudizio di appello è determinato dalle questioni effettivamente devolute con i motivi di gravame, restando preclusa l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti, conseguendone l'impossibilità, riguardo alla condanna al rilascio di immobili illegittimamente occupati dall'ente pubblico, che non sia stata oggetto di impugnazione, di dichiarare intervenuta un'occupazione appropriativa, e condannare l'ente al risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)