Sez. U, Sentenza n. 4386 del 06/05/1994 (Rv. 486504 - 01)
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - Diritto di prelazione dello Stato | Esercizio - Affievolimento conseguente del diritto del privato - Tutela relativa - Devoluzione al giudice amministrativo - Limiti - Deduzione da parte del privato della carenza del potere dello Stato - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Esercizio della prelazione dopo la scadenza del termine previsto o rifiuto della registrazione del relativo atto da parte della Corte dei Conti - Rilevanza.
Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - Diritto di prelazione dello Stato
Il diritto di prelazione a favore dello Stato, previsto dall'art. 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico costituisce espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dell'interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita per mezzo di un atto amministrativo che affievolisce il diritto del privato, rendendo la relativa situazione giuridica tutelabile davanti al giudice amministrativo, ove si contesti la legittimità di tale esercizio, mentre, qualora l'interessato ponga a fondamento delle sue pretese l'assunto della carenza del potere stesso, come nel caso di esercizio della prelazione dopo la scadenza - che, peraltro, in applicazione del generale disposto dell'art. 115, cod. proc. civ., ove coincida con una festività, è automaticamente prorogata al giorno feriale immediatamente successivo - del termine per esso stabilito, ovvero di rifiuto della registrazione del relativo atto da parte della Corte dei conti ex art. 25 del R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1214, per eccedenza della spesa rispetto alla somma stanziata in bilancio - ciò che comporta caducazione dell'atto stesso, non suscettibile di reviviscenza nell'ipotesi di successivo stanziamento, nella legge di bilancio, degli importi necessari -, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, essendo la controversia attinente alla tutela del diritto soggettivo di proprietà.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)