Sez. U, Sentenza n. 10619 del 03/05/2010 (Rv. 612702 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO | Provvedimento con cui la P.A. esercita la prelazione - Sindacato di legittimità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO
In tema di beni di rilievo storico e artistico, le norme succedutesi nel tempo (legge n. 1089 del 1939, d.lgs. n. 490 del 1999, ed ora d.lgs. n. 42 del 2004) hanno demandato alla P.A. di valutare se, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, del prezzo per essi pattuito e delle risorse finanziarie disponibili, sussista o meno l'utilità di acquisirne la proprietà con prelazione rispetto al terzo acquirente. Trattandosi di valutazione discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in una situazione di soggezione, la cognizione sulla legittimità del provvedimento con cui la P.A., attraverso una fase procedimentalizzata a garanzia sua e delle stesse parti, esercita - in condizioni di supremazia - detta prelazione, è demandata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 59, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)