Sez. L, Sentenza n. 4881 del 14/05/1998 (Rv. 515456 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità della sanzione - Valutazione - Criteri - Accertamento di fatto - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a falsa attestazione da parte di un informatore medico - scientifico della effettuazione di visite e interviste a medici.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza (considerata non solo da un punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere), ai moventi, all'intensità dell'elemento intenzionale e al grado di quello colposo; tale giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato ad un propagandista medico - scientifico che aveva falsamente attestato al datore di lavoro l'effettuazione di visite ed interviste a sedici medici in una giornata in cui aveva, invece, partecipato ad una riunione di colleghi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)