Sez. L, Sentenza n. 841 del 10/02/1989 (Rv. 461862 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI UN COLTIVATORE DIRETTO DEDUCENTE L'ISCRIZIONE ALLA SCAU IN REALTÀ NON ESISTENTE - DOLO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI UN COLTIVATORE DIRETTO DEDUCENTE L'ISCRIZIONE ALLA SCAU IN REALTÀ NON ESISTENTE - DOLO DELLA PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il dolo di una parte in danno dell'altra, al fine dell'impugnazione per revocazione contemplata dall'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., non può esaurirsi nella mera allegazione di fatti non veritieri, ma richiede artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità. Pertanto, con riguardo a sentenza che riconosca ad un coltivatore diretto la pensione d'Invalidità, il suddetto dolo non è ravvisabile nella sola non corrispondenza a verità della dedotta e documentata iscrizione negli elenchi tenuti dal servizio per i contributi agricoli unificati, ove non risulti che la certificazione inerente a tale iscrizione sia stata conseguita con comportamento fraudolento. (V 1128/87, mass n 450691; (V 3642/86, mass n 446543; (V 1687/84, mass n 433754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)