Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 05/04/1978 (Rv. 390944 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA (DIRITTI DI) - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITI - TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'INDIVIDUO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO LESIVO DELL'ALTRUI ONORE E REPUTAZIONE - ILLICEITA.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA (DIRITTI DI) - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIMITI - TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'INDIVIDUO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO LESIVO DELL'ALTRUI ONORE E REPUTAZIONE - ILLICEITA.*
I diritti di opinione, di critica e di cronaca, che sono aspetti della liberta di manifestazione del pensiero, assicurate dall'art 21 della Costituzione, oltre ai limiti interni del rispetto della verita, dell'aderenza al fatto riferito, dell'interesse sociale all'informazione e del buon costume, trovano ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt 2 e 3 della Costituzione, e, pertanto, il loro concreto Esercizio non puo avvalersi di strumenti e modalita tali da comportare lesione dell'altrui onore e reputazione, dovendo l'informazione essere resa in Forma corretta e non ingiuriosa nonché con una valutazione serena e non tendenziosa. (V 868/74, mass n 368761; (V 1499/72, mass n 358172).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)