Sez. L, Sentenza n. 9764 del 25/07/2000 (Rv. 538789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Trasferimento di azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Esclusione - Direttiva comunitaria n. 77/187 - Violazione - Insussistenza - Fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del Comune di Roma dalla gestione in economia da parte del Comune alla gestione affidata ad una apposita azienda municipalizzata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Non è applicabile l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori. L'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 DPR 29 marzo 1973 n.156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi. Nè l'interpretazione confligge con la Direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche l'esistenza di una proposta di Direttiva che estende le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimento amministrativo. (Fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del Comune di Roma dalla gestione in economia, da parte del Comune, alla gestione affidata alla azienda municipalizzata AMNU - ora AMA - in applicazione di apposito atto amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge 10/11/1973 num. 755 art. 4, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 169 art. 7, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 209, Legge 06/10/1978 num. 295 art. 72, Legge 22/10/1986 num. 742 art. 68, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 12, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Legge 29/12/1991 num. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)