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Sez. L, Sentenza n. 4977 del 22/08/1981 (Rv. 415754 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AI SOLI CREDITI DI LAVORO - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415754-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ AI SOLI CREDITI DI LAVORO - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., sulla rivalutazione monetaria, si applica esclusivamente ai crediti di lavoro propriamente detti e non anche a quelli previdenziali, come emerge dal suo tenore letterale e come è conforme alla sua ratio, in quanto si tratta di norma sostanziale che non si può considerare compresa nel richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. civ., il quale ha inteso richiamare le sole Disposizioni di natura processuale relative alle controversie individuali di lavoro; fra gli uni e gli altri crediti esistono radicali differenze che escludono non soltanto una interpretazione analogica, vietata dalla natura eccezionale della norma, ma anche una interpretazione estensiva; la necessità di impedire che il datore di lavoro, differendo l'adempimento, lucri la diminuzione di valore per effetto della svalutazione monetaria, non sussiste nei confronti degli enti pubblici, tra i quali vanno compresi gli istituti previdenziali. (Conf. 6355/79, mass. N. 403083; (Conf. 4165/79, mass. N. 400674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)