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Sez. 3, Sentenza n. 26273 del 10/05/2018 Cc. (dep. 08/06/2018) Rv. 273349 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro - Legittimazione del creditore assistito da "ius sequelae" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273349-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione, nell'ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., non comporta l'anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)