Sez. 2 - , Sentenza n. 57407 del 23/10/2018 Cc. (dep. 19/12/2018) Rv. 274259 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro - Legittimazione del creditore assistito da "ius sequelae" - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 com. 1, Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)