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Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 21/02/1998 (Rv. 512886 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Impresa elettrica non appartenente a società quotata in borsa o ad impresa tenuta alla formazione del bilancio - Criterio della semisomma tra valore della capitalizzazione del reddito e valore del patrimonio - Perdite - Deduzione dalla semisomma - Esclusione - Deduzione dall'addendo patrimoniale - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512886-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO

Con riguardo alla determinazione dell'indennizzo da corrispondere dall'Enel agli aventi diritto a seguito del trasferimento delle imprese elettriche, l'applicazione logica del metodo della "semisomma", che opera la media tra i dati risultanti dalle valutazioni effettuate attraverso il metodo patrimoniale ed il metodo reddituale, comporta che delle passività della gestione debba tenersi conto non in detrazione al risultato medio finale, bensì nella determinazione dell'addendo costituito dal patrimonio netto.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 1, DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)