Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1985 (Rv. 438206 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE EX ART. 5 N. 4 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 CON RIFERIMENTO AL VALORE DI STIMA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - AVVIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE EX ART. 5 N. 4 DELLA LEGGE N. 1643 DEL 1962 CON RIFERIMENTO AL VALORE DI STIMA E CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - AVVIAMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Nella Determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione di impresa elettrica, che venga effettuata, ai sensi dell'art. 5 n. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, con riferimento al valore di stima e con applicazione del criterio della capitalizzazione del reddito, l'avviamento, se non può essere preso in considerazione in aggiunta al reddito stesso, dato che per la parte in cui integra un valore attuale è già incluso in esso, e per la parte in cui configura un valore futuro rimane estraneo al sistema normativo della liquidazione dell'indennità secondo la situazione attuale dell'impresa, può tuttavia essere utilizzato come parametro per la concreta individuazione del tasso con il quale operare la capitalizzazione, poiché detto tasso deve essere correlato a tutti gli elementi idonei ad evidenziare l'attuale situazione economica dell'azienda espropriata. (V 5833/81, mass n 416561).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)