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Sez. L, Sentenza n. 11260 del 28/08/2000 (Rv. 539814 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Vizio della sentenza - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539814-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

L'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ., in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con il quale era stata lamentata la mancanza di qualsiasi pronuncia da parte del giudice di secondo grado in merito alla domanda relativa all'indennità di preavviso per il licenziamento -che era stata riformulata in appello dal lavoratore- deducendo la violazione dell'art. 2118 cod.civ. nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)