Sez. U, Sentenza n. 2980 del 20/12/1967 (Rv. 330676 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - CONDIZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE DEL DIPENDENTE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - CONDIZIONI - RESPONSABILITA PERSONALE DEL DIPENDENTE.*
Perche sussista la responsabilita della pubblica amministrazione per fatti illeciti dei suoi dipendenti, devono concorrere due elementi, il nesso di causalita obiettiva tra il comportamento del dipendente e l'evento dannoso, nonche la riferibilita all'amministrazione del fatto del dipendente autore del comportamento. L'attivita del dipendente puo essere riferita all'ente pubblico e costituisce fonte di responsabilita diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attivita dell'ente stesso, cioe sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente e addetto. Soltanto il fine strettamente personale ed egoistico da cui il dipendente e mosso, che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione ed escluda ogni collegamento di necessaria occasionalita con i poteri propri dell'agente, puo impedire il riferimento all'amministrazione dell'atto compiuto in violazione dei diritti dei terzi. A tali principi non contraddice l'art.28 della Costituzione, stabilendo che i funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli Atti compiuti in violazione di diritti, perche accanto a tale responsabilita sussiste quello ugualmente diretta dell'amministrazione, configurandosi per un medesimo fatto, che per finzione giuridica risale a due diversi soggetti, due distinte responsabilita solidali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)