Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 25/05/1973 (Rv. 364351 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - DISTINZIONE TRA GIUDICE DEL LAVORO ED ORDINARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CAUSA AGRARIA - GIUDIZIO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - DISTINZIONE TRA GIUDICE DEL LAVORO ED ORDINARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CAUSA AGRARIA - GIUDIZIO DI APPELLO CON RITO ORDINARIO - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Secondo il vigente ordinamento processuale, la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza e tanto meno di Costituzione del giudice, ma di semplice diversita di rito; e poiche questo non e essenziale per la validita del giudizio, non costituisce ragione di nullita di esso l'avere la Corte di appello giudicato una causa agraria in Sede ordinaria, anziche in funzione di magistratura del lavoro. (Conf 1378/68, mass n 332989; 2419/67, mass n 329699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 451
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)