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Sez. L, Sentenza n. 2100 del 12/02/2003 (Rv. 560472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Nuovo termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335 del 1995 - Applicabilità ai casi di atti interruttivi già compiuti nel rispetto della normativa precedente - Esclusione - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il nuovo termine quinquennale di cui all'art. 3, nono comma, legge n. 335 del 1995 non si applica ai casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto del termine decennale della normativa precedente, posto che tali ipotesi sono esplicitamente escluse ai sensi del decimo comma del citato art. 3, in base all'evidente intento del legislatore - conforme ai principi generali di certezza dei rapporti giuridici - di favorire l'istituto di assicurazione sociale nel caso in cui lo stesso abbia posto in essere atti interruttivi o iniziato procedure nei confronti dei soggetti debitori; né tale esclusione suscita dubbi di incostituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., non potendosi ragionevolmente parificare le diverse situazioni dei soggetti interessati nelle due ipotesi in cui vi siano o non vi siano stati validi atti interruttivi durante il periodo di tempo previsto per la maturazione della prescrizione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 41, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)