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Sez. L, Sentenza n. 3846 del 24/02/2005 (Rv. 579481 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Nuovo termine quinquennale previsto dall'art. 3, nono comma, legge n. 335 del 1995 - Disciplina transitoria - Contribuzioni pensionistiche e contribuzioni "minori" - Atti interruttivi successivi all'entrata in vigore di tale legge e precedenti al gennaio 1996 - Differenze - Effetti.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579481-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, per i contributi anteriori alla data di entrata in vigore della stessa legge (17 agosto 1995), in caso di atto interruttivo effettuato dall'INPS nel periodo da tale data al 31 dicembre 1995, continua ad applicarsi la prescrizione decennale per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, essendo l'atto interruttivo intervenuto quando ancora era in vigore il termine decennale.Per le contribuzioni diverse da quelle destinate alla gestione pensionistica, invece, opera la prescrizione quinquennale, atteso che tale termine più breve è entrato in vigore con la legge, con la conseguenza che una richiesta successiva (per i contributi diversi da quelli pensionistici) non vale a prolungare eventuali termini più lunghi prima vigenti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)