Sez. L, Sentenza n. 5497 del 09/11/1985 (Rv. 442705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA - ESCLUSIONE - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RILIEVO DELLA NULLITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - SANATORIA - ESCLUSIONE - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RILIEVO DELLA NULLITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - SUFFICIENZA.*
A norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di questa ultima manchi l'indicazione delle residenza e l'elezione del domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente, ma non può essere notificata anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata. L'inosservanza di tale disposizione comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla Costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in Sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973, ove trattisi di controversia di lavoro. (V 1333/84, mass nn 433461 e 433462; (V 2390/83, mass n 427241; (V 6467/82, mass n 424099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)