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Sez. L, Sentenza n. 17158 del 24/06/2008 (Rv. 603885 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 210 del 1992 - Presupposti per il suo riconoscimento - Lesioni permanenti dell'integrità psicofisica non incidenti sulla capacità di produrre reddito in ragione dello stato "quiescente" della infermità - Diritto all'indennizzo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Soggetto affetto da contagio HCV asintomatico e in assenza di pregiudizi funzionali attuali - Diritto all'indennizzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603885-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La normativa di tutela dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 4, comma 4, della legge n. 210 del 1992 riferita ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, che prevede l'indennizzo in favore dei suddetti soggetti, non trova applicazione nei casi di lesioni pur permanenti dell'integrità psicofisica che non hanno però, in ragione dello stato "quiescente" della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l'assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)