Sez. 6, Sentenza n. 3431 del 08/02/1979 Ud. (dep. 04/04/1979) Rv. 141705 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO DALL'ART 2087 CODICE CIVILE - DESTINATARI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO DALL'ART 2087 CODICE CIVILE - DESTINATARI.*
L'Obbligo imposto dall'art 2087 cod civ incombe esclusivamente sullo imprenditore, il quale e personalmente tenuto all'adozione delle misure indicate nel citato articolo, e non puo delegarne ad altri l'osservanza: si tratta, infatti, di mezzi di prevenzione che vanno apprestati a livello direttivo dell'organizzazione aziendale (mentre tutto cio che attiene all'uso concreto dei mezzi di prevenzione predisposti configura altri distinti obblighi, la cui osservanza, durante lo svolgimento di specifiche attivita lavorative sotto la direzione di preposti idonei, puo essere a costoro delegata). (fattispecie in tema di omicidio colposo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)