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Sez. 4, Sentenza n. 8335 del 24/03/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150231 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - ADOZIONE ED OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - DELEGA DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA CAPACE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150231-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - ADOZIONE ED OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - DELEGA DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA CAPACE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il datore di lavoro può delegare ad altra persona, capace ed idonea, l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, con l'effetto di trasferire su questa la responsabilità per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale delega è valida, qualora l'imprenditore si astenga da qualsiasi ingerenza personale nell'attività, avendo affidato ad altro soggetto la concreta ed esclusiva direzione della esecuzione dell'opera. (sulla possibilità di delega dell'adozione delle misure di sicurezza a persona capace ed idonea: Conf. Mass. 143567/79, 142996/79, 138963/78, 134727/76, 135562/77, 089047/76, contra: mass. 141705/79; sul divieto di ingerenza dell'imprenditore: Conf. Mass. 128452/74, 116151/71, 115356/70, 112740/69).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)