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Sez. 4, Sentenza n. 8337 del 07/05/1987 Ud. (dep. 17/07/1987) Rv. 176410 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO ALL'IMPRENDITORE DALL'ART. 2087 COD. CIV. - CONTENUTO - DELEGA A DIRIGENTI O PREPOSTI ALLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - LIMITI - FATTISPECIE: MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO COMPIMENTO DI ATTI IDONEI AD EVITARE L'EVENTO.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176410-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO IMPOSTO ALL'IMPRENDITORE DALL'ART. 2087 COD. CIV. - CONTENUTO - DELEGA A DIRIGENTI O PREPOSTI ALLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - LIMITI - FATTISPECIE: MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO COMPIMENTO DI ATTI IDONEI AD EVITARE L'EVENTO.*

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo, l'imprenditore, essendo destinatario dello Obbligo per le precise ed inequivoche prescrizioni dell'art. 2087 cod. civ., non può delegarne agli altri l'osservanza. In Sede di materiale attuazione delle misure, può esservi la delega a preposti a singoli incarichi, ma costoro di regola non si sostituiscono alle mansioni direttive dell'imprenditore, tranne che, per le grandissime dimensioni dell'impresa, non vi sia la nomina di un direttore qualificato e capace e soprattutto dotato di poteri di ampia iniziativa nel campo della prevenzione. (nella specie, relativa ad affermazione di colpevolezza in ordine al reato di lesioni colpose aggravate, la suprema Corte ha ritenuto che non era sufficiente sostenere di avere affidato la direzione dei lavori ad un geometra e di non avere voluto o saputo dell'esecuzione del lavoro in contrasto delle norme antinfortunistiche, ma occorreva che l'imputato dimostrasse di aver compiuto Atti precisi e specifici intesi ad evitare che il prosieguo delle operazioni di scavo si svolgesse senza preventive opere di consolidamento e protezione). (Conf mass n 141705; (Conf mass n 155128; (Conf mass n 155864).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)