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Sez. 6, Sentenza n. 8402 del 09/06/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 209102 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Acquisizione agli atti del dibattimento delle dichiarazioni rese dal teste al Pm o alla polizia giudiziaria - Modifiche all'art. 500 cod. proc. pen. con il d.l. 8 giugno 1992 n. 306 - Indicazione di altri elementi di prova che confortano il contenuto delle dichiarazioni acquisite - Necessità - Valutazione - Criteri - Teste sottoposto a pressioni - Valutazione della ritrattazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209102-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

Le modifiche introdotte nell'art. 500 cod. proc. pen. dall'art. 7 comma 4 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356, pur consentendo il recupero di atti precedentemente compiuti dal Pm o dalla polizia giudiziaria, non prescindono dallo schema originario dell'articolo. Perciò il giudice che intenda utilizzare per la propria decisione le dichiarazioni dei testi acquisite a norma del quarto comma, ha l'obbligo di evidenziare gli altri elementi di prova che, a suo giudizio, valgono a confermare l'attendibilità di quelle dichiarazioni ovvero le circostanze che consentono di dedurre che il teste sia stato in qualche modo condizionato, o che sia stata compromessa la genuinità del suo esame. Gli "altri" elementi di prova possono essere di qualunque natura e possono avere anche una mera valenza logica, la quale, però, deve incidere positivamente, in modo univoco, sull'attendibilità del teste. Non è inoltre necessario che la compromissione della genuinità del teste debba derivare da un comportamento attribuibile all'imputato, potendo discendere da qualunque situazione che deve essere liberamente apprezzata, ma adeguatamente motivata, dal giudice.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto ineccepibile il ragionamento in base al quale il tribunale aveva escluso la attendibilità della ritrattazione del teste in dibattimento in quanto immotivata, contraddittoria e resa con evidente imbarazzo e aveva ritenuto plausibile una sua situazione di intimidazione dal fatto che con certezza altro teste aveva subito pressioni documentalmente accertate)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)