Sez. 6, Sentenza n. 31461 del 07/06/2004 Ud. (dep. 16/07/2004) Rv. 230018 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE | Testimone sottoposto a minacce - Desumibilità della circostanza - Limiti - Poteri di accertamento del giudice - Richiesta di parte.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE
In tema di esame dei testimoni, le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 500 cod. proc. pen. debbono essere lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità al testimone sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente, da circostanze emerse nel dibattimento, mentre la seconda richiede l'impulso di parte solo affinchè il giudice disponga gli accertamenti richiesti sulle dette circostanze, ma non anche perchè decida sulla acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)