Sez. 6, Sentenza n. 33951 del 08/07/2005 Ud. (dep. 22/09/2005) Rv. 232050 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - acquisizione nel fascicolo per il dibattimento | "elementi concreti" indicativi dell'avvenuto condizionamento del testimone - Nozione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - acquisizione nel fascicolo per il dibattimento
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., della dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali, anche se desunti soltanto da circostanze emerse in dibattimento, può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso, non possono consistere in vaghe congetture o semplici elementi di sospetto, ma debbono raggiungere un "quantum" di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza realizzare la condizione della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", possa far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento a "danneggiamenti" e "vessazioni" che il teste aveva subito in epoca pressochè coeva alla sua deposizione, nonchè al contesto ambientale in cui quei fatti, anche se non ascrivibili individualmente agl'imputati, avevano avuto luogo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)