Sez. 5, Sentenza n. 40455 del 22/09/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv. 230215 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE | Teste sottoposto a condotta illecita - Acquisizione delle precedenti dichiarazioni - Necessità che la condotta illecita sia riferibile all'imputato - Esclusione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esame dei testimoni - contestazioni - IN GENERE
In tema di testimonianza, nel caso di provata condotta illecita riguardante il testimone (art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.), non è necessario, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di segno accusatorio precedentemente rese dall'interessato, che gli atti di intimidazione o la promessa di denaro siano riferibili all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 5, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)