Sez. 5, Sentenza n. 12034 del 13/12/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 239104 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa dichiarazione di lavoro presentata alla locale Questura per ottenere un permesso di soggiorno - Assenza di atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno - Integrazione del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non è integrato il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 56, 48, 480 cod. pen.), nel caso in cui quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco all'adozione di un provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti alla induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso commesso da quest'ultimo e non già il mero inganno del privato che può, eventualmente, integrare un diverso ed autonomo reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha ritenuto la non configurabilità del tentativo di falso ideologico per induzione in errore del p.u. in quanto alla condotta dell'ingannatore - che aveva presentato alla locale Questura una falsa dichiarazione di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno - non aveva fatto seguito la necessaria condotta del pubblico ufficiale ingannato che aveva omesso al riguardo qualsivoglia iniziativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)